venerdì 2 novembre 2007

"Il Concilio di Nicea II"I Canoni del Settimo Concilio Ecumenico, Nicea II, 787 dc.

RICERCHE A CURA DI D. PICCHIOTTI

I sacri Canoni siano osservati in tutto .
Nessuno senza ordinazione dovrà leggere nell'ambone durante l'adunanza( sinassi).
Nessuna donna dovrà vivere nella casa del vescovo, nè nei monasteri maschili .
I sacri Canoni siano osservati in tutto.
Interpretazione corretta della Tradizione
* tradizione scritturale
* tradizione ‘dinamica’
* tradizione ‘latente’
* tradizione ‘matura’
Canone I. “Il modello per coloro che hanno ricevuto la dignità sacerdotale si fonda sulle testimonianze e sulle istruzioni delle costituzioni canoniche , che noi accettiamo con gioia, canta al Signore Dio nelle parole di Davide l'ispirato , il detto :" Io ho avuto come una grande delizia nel sentiero delle tua testimonianza come una miniera di ricchezze" . "Tu hai comandato la rettitudine come tua testimonianza per sempre" ." Concedimi comprensione e vivrò" .Ora se la parola della profezia ci domanda di mantenere la testimonianza di Dio e di vivere secondo quella, è evidente che essi devono rispettarla in modo saldo e senza mutamento. Perciò Mosè, il profeta di Dio parlò in questo modo: " Ad esse niente è aggiunto, da esse nulla è tolto". Ed il divino apostolo grida: "Ma anche se noi stessi o un angelo del Cielo venisse ad annunziarvi [un Vangelo] diverso da quello che vi abbiamo annunziato noi, sia egli anàtema." Visto che le cose stanno in questo modo, così chiaramente testimoniate a noi, rallegriamoci come colui che ha trovato una grande ricchezza ,imprimiamo nei nostri cuori con allegrezza i divini canoni, accettiamo in tutto i loro precetti, completamente e senza mutamento, se ci sono stati annunciati dalle sante trombe dello Spirito, i famosi Apostoli, o dai sei Concili ecumenici , o dai Concili provinciali riuniti per promulgare i decreti di detti Concili ecumenici, o dei santi Padri. Per tutte queste cose, siamo illuminati dallo stesso Spirito, che ha definito le cose come è conveniente. Ed allora a chi dà loro anatema, noi diamo anatema; a chi li depone, noi deponiamo; a chi dà loro scomunica, noi scomunichiamo; chi chiede punizione, sia sottoposto a punizione. E ora "la vostra parola sia senza bramosia ", grida il divino Apostolo Paolo, e venne portato al terzo cielo e udì parole indicibili".
Antico Sommario del Canone I. ‘ Volentieri abbracciamo i Canoni Divini, quelli degli Apostoli Santi, del Sei Sinodi Ecumenici , come anche dei sinodi locali e dei nostri Padri Santi, come ci ha ispirato lo stesso Spirito. A chi dà loro anatema, noi diamo anatema; a chi li depone, noi deponiamo; a chi dà loro scomunica, noi scomunichiamo; chi chiede punizione, sia sottoposto a punizione’
Nota. Dall'enunciazione di questo canone si vede chiaramente che dai Padri di questo Concilio i canoni comunemente chiamati "Apostolici" sono attribuiti agli Apostoli come loro veri autori, conformemente al Sinodo Trullano ed all'opinione allora comune fra i greci.
Nessuno senza ordinazione dovrà leggere nell'ambone durante la Sinassi.
Canone XIV. “Vi è un certo ordine stabilito nel sacerdozio molto evidente tra tutto, e salvaguardare diligentemente le prerogative sacerdotali piacerà a Dio.Da quando vediamo che certi giovani che hanno ricevuto la chierica dell'ecclesiastico, ma che non hanno ricevuto ancora l' ordinazione dal vescovo, leggere nell' ambone durante il Sinassi, nel fare questo violano i canoni; Impediamo quindi che ciò sia fatto ( d'ora innanzi,) e questa proibizione sia osservata anche fra i monaci. E' consentito a ciascun egumeno[erano i capi delle comunità monastiche] ordinare un lettore nel proprio monastero, se ha ricevuto la dignità di egumeno attraverso l'imposizione delle mani di un vescovo, e se è un presbitero. I Corepiscopi possono egualmente , secondo l'antico costume e l'autorizzazione del vescovo, nominare un lettore.

Nessuna donna dovrà vivere nella casa del vescovo o nei monasteri maschili.

Canone XVIII. "Ora per le donne, vivere nella casa di un vescovo o in un convento è motivo di grave offesa. Perciò chiunque si sappia possedere una schiava femmina o una donna libera nel palazzo episcopale o in un monastero per qualche servizio, sia esso biasimato.E se continua a trattenerla, sia deposto. Se accade che delle donne lavorino in campagna , e se un v'escono o un egumeno desiderano andare là, così che il vescovo o l'egumeno vi rimangano per lungo tempo, le donne non continuino il loro lavoro, ma si mandino in un altro luogo fino alla partenza del vescovo, in modo che non ci siano occasioni di lamento."

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