sabato 1 settembre 2007

LA COSTTUZIONE DEGLI STATI UNITID'AMERICA 17 settembre1787

La Costituzione degli Stati Uniti d'America
17 settembre 1787
A CURA DI DANILO PICCHIOTTI

PREAMBOLO
"Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ancor più la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America.
ARTICOLO I°
Sezione 1. 
Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.
Sezione 2.
La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello Stato.
Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, abitante dello Stato in cui sarà eletto.
I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi - compresi quelli sottoposti a prestazione di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte - tre quinti del rimanente della popolazione.
Il computo effettivo deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione dei Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge.
Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Nord cinque, la Carolina dei Sud cinque, la Georgia tre.
Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, gli organi del potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi.
La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di accusa il Presidente o i membri dei Congresso.
Sezione 3.
Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato, eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto.
Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni venga rieletto un terzo del Senato;
e ove nell'intervallo tra le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino alla prossima sessione della Legislatura, che conferirà i seggi vacanti.
Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della elezione, abitante dello Stato in cui debba essere eletto.
Il Vice-Presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso in cui, in sede di votazione, l'assemblea sia pariteticamente divisa.
Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente protempore, il quale presiederà in assenza del Vice-Presidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare gli atti d'accusa contro membri del Governo e parlamentari. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di allontanare l'accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia o retribuita; ma il condannato potrà nondimeno essere soggetto o sottoposto ad incriminazione, processo, giudizio o punizione secondo le leggi vigenti.

Sezione 4.
La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature; ma il Congresso potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti. 
II Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riunione dovrà aver luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro giorno.

Sezione 5.
Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, dei risultati e dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il numero legale, ciascuna Camera può aggiornare la seduta di giorno in giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà opportuno ricorrere.
Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad espulsioni.
Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti, inseriti a verbale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà, senza il consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, nè spostarla ad un luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere.
Sezione 6.
I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un'indennità che verrà determinata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel recarsi a questa o nell'uscirne; nè per i discorsi pronunziati o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere potranno essere sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo.
Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti che sia stato istituito, o la cui retribuzione sia stata aumentata durante detto periodo; e nessuno che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti potrà essere membro di una delle due Camere finché conservi tale impiego.
Sezione 7.
Tutti i progetti di legge relativi all'imposizione di tributi debbono aver origine nella Camera dei Rappresentanti; il Senato però può concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti.
Qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l'approvazione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo rinvierà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri della Camera interessata si dichiarano in favore del progetto, questo sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, all'altra Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato con una maggioranza di due terzi, diverrà legge. In tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono esser dati per appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo acquisterà forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non diventerà legge.

Tutte le ordinanze, deliberazioni o voti, per i quali sia necessario il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamento) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge.

Sezione 8.
Il Congresso avrà facoltà:
Di imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti. I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;
Di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
Di regolare il commercio con le altre nazioni, e fra i diversi Stati e con le tribù indiane;
Di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi generali in materia di fallimenti negli Stati Uniti;
Di battere moneta, di stabilire il valore di questa e quello delle monete straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure;
Di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;
Di stabilire uffici e servizi postali;
Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;
Di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;
Di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto mare, nonchè le offese contro il diritto delle genti;
Di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di stabilire norme relative alle prede in terra e in mare;
Di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a questo scopo per più di due anni;
Di creare e mantenere una Marina militare;
Di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento delle forze di terra e di mare;
Di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le invasioni; 
Di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;
Di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del Governo degli Stati Uniti; e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l'assenso della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di utilità pubblica;
Di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti, o i suoi Dicasteri ed uffici.

Sezione 9.
L'immigrazione o l'introduzione di quelle persone che gli Stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere, non potrà essere vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma può essere imposta sopra tale introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per persona.
Il privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o di invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.
Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, né alcuna legge penale retroattiva.
Non potrà essere imposto testatico o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e della valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come disposto più sopra nella presente legge.
Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati. Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad entrare in quelli di un altro Stato o a pagarvi alcun diritto.
Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente un rendiconto regolare delle entrate e delle spese pubbliche.

Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi un posto retribuito o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi e titoli da un sovrano, da un principe o da uno Stato straniero.

Sezione 10.
Nessuno Stato potrà concludere trattati, alleanze o patti confederali; o accordare permessi di preda o rappresaglia; o battere moneta; o emettere titoli di credito; o consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altro forma che mediante monete d'oro o d'argento; o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni derivanti da contratti; o conferire titoli di nobiltà.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni
imposte da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione della Tesoreria degli Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da parte del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in base al tonnellaggio, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio.
ARTICOLO 2°
Sezione I.
Il Presidente degli Stati Uniti d'America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del Vice-Presidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo seguente:
Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi legislativi, un numero di elettori, pari al numero complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; nessun Senatore o Rappresentante, però, nè alcuna persona che abbia un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore.
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori; Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti.
La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori nominati: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale maggioranza, con un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Nell'elezione dei Presidente, tuttavia, i voti saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per la validità dell'elezione saranno necessari i voti della metà più uno di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata Vice Presidente. Se due o più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vice Presidente a• scrutinio segreto.
Il Congresso può determinare l'epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti.

Nessuna persona, che non sia per nascita o comunque cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente; né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l'età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti da 14 anni.
In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla sua carica, questa sarà affidata al Vice Presidente, ed il Congresso potrà provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di morte, di dimissioni o di inabilità sia del Presidente che del Vice Presidente, dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente e tale funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo Presidente.
Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un'indennità che non potrà essere aumentata nè diminuita durante il periodo per il quale egli è stato eletto; ed egli non dovrà percepire, durante tale periodo, alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.
Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d'onore: "Giuro, (o affermo) solennemente che adempierò con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti ».

Sezione 2.
Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della milizia dei diversi Stati, quando questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può richiedere il parere per iscritto del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni argomento relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche l'autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i crimini compiuti contro gli Stati Uniti salvo nel caso dei procedimenti di incriminazione da parte della Camera.
Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere trattati, purchè vi sia l'approvazione di due terzi dei Senatori presenti; designerà, e su parere e con il consenso del Senato, nominerà gli ambasciatori, i ministri e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati Uniti, la cui nomina non sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che debba essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può, mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno, al solo Presidente, alle Corti Giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri.
Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, mediante nomine provvisorie, le quali avranno validità fino al termine della sessione successiva.

Sezione 3.
Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni dell'Unione e raccomanderà all'esame del Congresso quei provvedimenti che riterrà necessari e convenienti; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa la durata dell'aggiornamento, potrà fissare quella che gli parrà conveniente; riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà cura della piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari degli Stati Uniti.

Sezione 4.
Il Presidente, il Vice Presidente e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall'ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di concussione o di altri gravi reati.
ARTICOLO 3°
Sezione l.
Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare ed istituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché terranno buona condotta, e ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità, che non potrà essere diminuita finché essi rimarranno in carica.
Sezione 2.
Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi di diritto e di equità che si presenteranno nell'ambito della presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici ed i consoli, a tutti i casi che riguardino l'ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle controversie in cui gli Stati Uniti siano parte in causa; alle controversie tra due o più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato o i suoi cittadini, e Stati, cittadini o sudditi stranieri.
In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in diritto che in fatto, con le eccezioni e le norme che verranno fissate dal Congresso.
Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria; e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terrà nel luogo o nei luoghi che saranno stati designati per legge dal Congresso.

Sezione 3.
Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver impugnato le armi centri di essi, o l'aver fatto causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole di alto tradimento, se non su testimonianza di due persone che siano state presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa in pubblico processo.
Il potere di emettere una condanna per altro tradimento spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita del colpevole.
ARTICOLO 4°
Sezione 1.
In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno credito agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere il modo in cui la validità di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determinata, nonché gli effetti della validità stessa.
Sezione 2.
I cittadini di ogni Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini.
Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia o di altro crimine e che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in altro Stato, sarà - su richiesta degli organi esecutivi dello Stato da cui é fuggita - consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il reato ad essa imputato.
Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un altro Stato, potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su richiesta dell'interessato, verrà riconsegnata alla parte cui tali prestazioni sono dovute.
Sezione 3.
Nuovi Stati potranno essere ammessi nell'Unione per decisione del Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno Stato potrà essere formato dalla riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso della Legislatura degli Stati interessati, oltre che del Congresso.
Il Congresso avrà l'autorità di disporre del territorio e, delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e le misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna disposizione della presente Costituzione potrà essere interpretata in modo pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati.
Sezione 4.
Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato dell'Unione la forma di governo repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro qualsiasi invasione; e - su richiesta degli organi legislativi o del potere esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato) - contro violenze interne.
ARTICOLO 5°
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà un'Assemblea per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti dell'Assemblea di cui sopra, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell'anno
1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Articolo 1, e che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato della parità di rappresentanza nel Senato.
ARTICOLO 6
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente Costituzione, saranno validi per gli Stati Uniti sotto la presente Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione.
La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle Legislature dei singoli Stati e tutti i rappresentanti dei potere esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai imposta come necessaria per coprire un ufficio o una carica pubblica degli Stati Uniti.

La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione negli Stati che l'abbiano in tal modo ratificata.

Redatto in Assemblea, per unanime consenso degli Stati presenti, il giorno diciassettesimo del settembre dell'anno dei Signore 1787, e dodicesimo dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. 
In fede di che abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.
GEORGE WASHINGTON
Presidente e Deputato per la Virginia

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